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Forche carrelli elevatori, prolunghe bracci gru: normativa
22 Settembre
2022

news


Cosa prevede la normativa per le forche carrelli elevatori e le loro prolunghe? Cosa occorre per renderle conformi? Scopriamolo insieme

Ti stai chiedendo quali sono, in Italia, le normative in vigore in materia di prolunghe per forche carrelli elevatori? Ti aiutiamo noi. Partiamo dal principio: il 9 Aprile 2008 viene varato il decreto legislativo n. 81, chiamato "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".


Da allora, cosa è cambiato?
Da allora, cosa è cambiato?

La normativa è ancora valida? Vediamo insieme quali sono i requisiti da rispettare, e il testo della direttiva sulle prolunghe per forche carrello elevatore.

Nel periodo successivo, in particolare nel 2012, il Ministero del Lavoro italiano ha pubblicato una circolare che definisce i requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche per muletti, anche dette "bracci gru".

La circolare pubblicata nel 2012 normalmente si integra al principale riferimento normativo in materia, il decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008. Continua a leggere per scoprire in cosa consiste.

Prolunghe forche carrelli elevatori: ecco cosa dice la normativa di riferimento

Il testo della circolare sui requisiti di sicurezza per prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori (i cosiddetti "bracci gru") è molto chiaro e completo. In particolare, specifica che:

  • Nell'esecuzione delle varie attività di movimentazione, sollevamento e trasporto di materiali, sono normalmente adoperate macchine la cui struttura di base può accogliere attrezzature di altro tipo, permettendo in questo modo di effettuare lavorazioni differenti fra loro.

  • Per garantire la tutela nell'ottica dell’uso sicuro delle attrezzature di lavoro, gli utilizzatori devono attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, ovvero alle previsioni contenute nel Titolo I e nel Titolo III. Occorre inoltre che l’attrezzatura risulti adeguata allo scopo per cui viene utilizzata. Questa dovrà essere anche idonea ai fini della sicurezza e della salute, e l’attrezzatura dev'essere utilizzata in modo conforme alle indicazioni del fabbricante.

E non basta, perché alcuni costruttori e utilizzatori di attrezzature di lavoro hanno fabbricato o effettuato modifiche sui carrelli elevatori. E hanno inserito sui macchinari un'attrezzatura, denominata “braccio gru”, che si applica sulle forche del carrello, per utilizzarlo nelle fasi di movimentazione e sollevamento materiale (operazione normalmente impossibile per le funzioni originarie del carrello). Questo, ovviamente, può generare problemi in materia di sicurezza, e altre complicazioni.

La problematica, affrontata da un "gruppo lavoro macchine" presso l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato, ha portato a delle conclusioni, diffuse anche a livello europeo, interessando il gruppo lavoro macchine in sede europea.

In effetti, il gruppo di lavoro macchine interpellato dall'autorità di sorveglianza del mercato italiana (doc. WG-2011.13) si era già riunito il 15 febbraio 2012, deliberando le direttive che riportiamo di seguito.

La direttiva europea

Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell’utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è un’attrezzatura intercambiabile [...] della Direttiva Macchine.

Il produttore di attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore [...] soddisfi tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza [...] e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità.

Le attrezzature intercambiabili devono essere fornite con istruzioni che specificano il tipo o tipi di carrello elevatore a cui è destinato l’apparecchio da montare, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche [...] sia, se necessario, facendo riferimento a modelli specifici".

Infine: "Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo delle attrezzature intercambiabili e [...] deve specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico’’.

Bracci gru, le linee d’indirizzo

A questo punto, in base alla direttiva europea, possiamo distinguere diversi casi d'utilizzo:

  • Il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga (braccio gru) e dichiara che il suo utilizzo rientra nelle destinazioni d’uso del carrello, adempiendo agli obblighi del D. Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine).

  • Il fabbricante della prolunga (braccio gru) è diverso da quello del carrello, o la prolunga e il carrello sono venduti dallo stesso produttore, ma l’uso della prolunga non è tra le destinazioni d’uso del carrello. In questo caso, il braccio gru è un’attrezzatura intercambiabile, in quanto conferisce al carrello una nuova funzione, quella di sollevare materiali di vario tipo. Quindi, per un'adeguata conformità, la prolunga dovrà recare la marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità propria. Inoltre, dovrà recare le informazioni necessarie all'eventuale valutazione di conformità per l'utilizzo dell’attrezzatura intercambiabile con la macchina di base. Infine, dovrà essere fornita di istruzioni che specificano il tipo o i tipi di macchina di base con cui l’attrezzatura è assemblata, oltre alle indicazioni per il montaggio.

  • L’utilizzatore mette in servizio la prolunga (il braccio gru) e l'assembla al suo carrello. In questo caso, l’utilizzatore è il fabbricante della prolunga (braccio gru), che si configura come un’attrezzatura intercambiabile. In quanto tale, prima della messa in servizio, l'attrezzatura intercambiabile dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine: la costituzione di un fascicolo tecnico, la redazione della dichiarazione CE, l'apposizione della marcatura CE, le istruzioni.

Verifiche periodiche sui carrelli elevatori

Per concludere, ricordiamo che l'utilizzo di questi strumenti fa rientrare il carrello nel tra le varie attrezzature previste nell’allegato VII del D.lgs. 81/2008, in quanto attrezzatura di sollevamento. Per questo, il carrello dovrà essere sottoposto alla disciplina delle verifiche periodiche previste dall'articolo 71, comma 11 del decreto legislativo citato, con le modalità previste dal decreto interministeriale dell'11 aprile 2011.

A questo punto, sai tutto quello che ti occorre per adeguare le tue prolunghe, non ti resta che predisporre i documenti e passare all'azione.

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